Articolo 3 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1987
Art. 3.


Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, gia'
affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, devono indicarsi:
a) l'eventuale onere annuale a carico del comune che non dovra'
risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;
b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a
quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo.
Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono piu' servizi, il numero dei lavoratori da assumere e' determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune.
Il personale da assumere per il servizio gas non puo' comunque
risultare superiore all'aliquota ammessa dal comitato provinciale prezzi per la determinazione e la revisione delle tariffe.
Al personale assunto in base al presente articolo puo' essere
corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri
miglioramenti, pari all'eventuale differenza tra il trattamento
economico gia' in godimento e quello spettante in applicazione
degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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