Art. 61.
La commissione amministratrice puo' deliberare il ricorso alla
trattativa privata nei seguenti casi:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia
dato luogo ad aggiudicazione;
2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o
esteri la cui produzione e' garantita da privativa industriale o
che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto e locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze
imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni
a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e
sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.
La commissione amministratrice puo' deliberare il ricorso alla
trattativa privata nei seguenti casi:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia
dato luogo ad aggiudicazione;
2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o
esteri la cui produzione e' garantita da privativa industriale o
che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto e locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze
imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni
a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e
sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.