Art. 58.
Le gare sono indette con deliberazione della commissione
amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti.
Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la
deliberazione della commissione amministratrice e' comunicata
all'amministrazione del comune, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 .
Le gare sono indette con deliberazione della commissione
amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti.
Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la
deliberazione della commissione amministratrice e' comunicata
all'amministrazione del comune, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 .