Articolo 14 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1987
Art. 14.


Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del
quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 ,
si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche.
Nel caso in cui il concessionario eserciti piu' attivita' o sia titolare di piu' concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potra' tener. conto
delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purche' regolarmente tenute.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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