Articolo 13 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1987
Art. 13.


Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 , e'
determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al
precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del
precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:
a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume
direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto
dell'eventuale valore di recupero, nonche' i costi per la
trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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