Articolo 23 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
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Versione
1 gennaio 1987
Art. 23.


La commissione amministratrice:
a) delibera il piano programma, il bilancio pluriennale, il
bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'azienda;
b) delibera, con le modalita' ed i limiti previsti dal
regolamento speciale aziendale e salve le funzioni del direttore, sull'organizzazione dell'azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli di
cui al secondo comma del successivo art. 70;
d) approva i capitolati;
e) approva i regolamenti interni;
f) delibera in generale su tutte le materie relative
all'ordinamento e funzionamento dell'azienda;
g) esercita, salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facolta' ad essa demandate dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento per l'amministrazione dell'azienda.
Nel limite delle proprie attribuzioni, la commissione puo'
affidare specifici incarichi ai suoi componenti od al direttore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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