Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facolta' di riscatto dei servizi affidati in concessione alla industria privata la data di effettivo inizio dell'esercizio della concessione stessa e' quella risultante dall'atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l'inizio dell'esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto.
Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell'esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d'esercizio.