Articolo 38 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
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1 gennaio 1987
Art. 38.


Il piano-programma di cui all' art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 , e' deliberato dalla commissione amministratrice
dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.
Esso contiene le scelte, e gli obiettivi che si intendono
perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici
economicamente ottimali di ogni servizio;
i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di
produttivita' aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
il programma pluriennale degli investimenti per
l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
le modalita' di finanziamento dei programmi di investimenti;
le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;
la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la piu' ampia e continua partecipazione
dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;
le forme del concorso della collettivita' e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.
Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987