Articolo 59 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 gennaio 1987
Art. 59.


Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.
Apposita commissione di gara nominata dalla commissione
amministratrice o da altro organo all'uopo delegato procede
all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
L'aggiudicatario non puo' impugnare l'efficacia dell'atto di gara
per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987