Articolo 5 del Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1987
Art. 5.


Il comune puo' deliberare, con la maggioranza di cui al primo
comma dell'art. 2, l'estensione dell'attivita' della propria
azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa
intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.
Con lo stesso atto deliberativo e' approvato lo schema di
convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei
conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che
nessun onere aggiuntivo dovra' gravare sull'ente gestore del servizio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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