Il comune puo' deliberare, con la maggioranza di cui al primo
comma dell'art. 2, l'estensione dell'attivita' della propria
azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa
intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.
Con lo stesso atto deliberativo e' approvato lo schema di
convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei
conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che
nessun onere aggiuntivo dovra' gravare sull'ente gestore del servizio.