Articolo 3 del Decreto ministeriale 14 marzo 1994, n. 688
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1995
Art. 3. Revoca delle agevolazioni 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 13 della legge, provvede alla revoca dei crediti d'imposta concessi, qualora:
a) i beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
b) per i medesimi investimenti siano state concesse altre agevolazioni ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge, da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunita' europee;
c) la documentazione necessaria non sia stata completata entro il termine di novanta giorni dalla richiesta degli enti o degli istituti convenzionati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) i controlli effettuati dai medesimi enti ed istituti o gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dal Ministero stesso ai sensi dell'art. 4 della legge, evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 8 e 10 della predetta legge, nonche' dal presente decreto.
2. In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, secondo comma, della legge, sara' disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1.
L'esazione del suddetto importo verra' effettuata per il tramite degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 317/1991 e' il seguente:
"Arte. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per atti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla da di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazzione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1995
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