Art. 2. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili:
a) alle agevolazioni previste per le spese di ricerca di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge le spese indicate al punto 1 dell'allegato 5;
b) alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione di cui al comma 4 del citato art. 8 le spese indicate al punto 2 dell'allegato 5.
2. Per fruire del credito d'imposta:
a) per spese di ricerca, di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge, le imprese devono aver realizzato nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, una quota prevalente del proprio fatturato nei comparti innovativi di cui all'allegato 6;
b) per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, le imprese devono operare esclusivamente nei predetti comparti ed essere costituite a decorrere dal 25 ottobre 1991. Ai fini della determinazione della data di costituzione fa fede l'iscrizione presso il registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Le spese, ad eccezione, di quanto previsto dal successivo comma 4, s'intendono effettuate qualora il relativo costo sia stato interamente fatturato a decorrere dal 25 ottobre 1991, all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di leasing nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, e siano stati effettuati pagamenti pari ad almeno il 30% del costo agevolabile.
4. Le spese relative al costo del personale s'intendono effettuate ove i medesimi costi siano stati sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.
5. I costi di cui al comma 4 sono determinati sulla base delle retribuzioni del personale dipendente adibito ad attivita' di ricerca e sviluppo al netto di eventuali compensi extra contrattuali, di lavoro straordinario, di rimborsi spese e missioni.
6. I costi per i corsi di formazione del personale sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.
7. Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) gli investimenti in beni ed i servizi consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;
b) gli investimenti per la costruzione di nuovi impianti sostenuti da imprese diverse dall'impresa richiedente ovvero realizzati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 1;
c) le spese fatturate anteriormente al 25 ottobre 1991;
d) gli investimenti non fatturati, fatti salvi i costi del personale di cui al comma 4;
e) gli investimenti oggetto di autofatturazione;
f) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio dei beni. Sono altresi' esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonche', per le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge, le opere murarie comunque connesse all'acquisto di macchine e attrezzature;
g) in relazione alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, gli investimenti effettuati successivamente allo scadere del terzo anno dalla data di iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo;
h) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge n. 317/1991 , da altre normative statali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunita' Europee.
8. Alla dichiarazione di cui all'articolo 1 del presente decreto dovra' essere allegata una relazione illustrativa, volta ad inquadrare le spese sostenute nell'ambito di un piano aziendale e di sviluppo dell'attivita' di ricerca ovvero, per le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge, di nuove attivita' produttive.
a) alle agevolazioni previste per le spese di ricerca di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge le spese indicate al punto 1 dell'allegato 5;
b) alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione di cui al comma 4 del citato art. 8 le spese indicate al punto 2 dell'allegato 5.
2. Per fruire del credito d'imposta:
a) per spese di ricerca, di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge, le imprese devono aver realizzato nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, una quota prevalente del proprio fatturato nei comparti innovativi di cui all'allegato 6;
b) per gli investimenti sostenuti dalle imprese di nuova costituzione, di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, le imprese devono operare esclusivamente nei predetti comparti ed essere costituite a decorrere dal 25 ottobre 1991. Ai fini della determinazione della data di costituzione fa fede l'iscrizione presso il registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Le spese, ad eccezione, di quanto previsto dal successivo comma 4, s'intendono effettuate qualora il relativo costo sia stato interamente fatturato a decorrere dal 25 ottobre 1991, all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di leasing nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, e siano stati effettuati pagamenti pari ad almeno il 30% del costo agevolabile.
4. Le spese relative al costo del personale s'intendono effettuate ove i medesimi costi siano stati sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.
5. I costi di cui al comma 4 sono determinati sulla base delle retribuzioni del personale dipendente adibito ad attivita' di ricerca e sviluppo al netto di eventuali compensi extra contrattuali, di lavoro straordinario, di rimborsi spese e missioni.
6. I costi per i corsi di formazione del personale sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.
7. Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) gli investimenti in beni ed i servizi consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;
b) gli investimenti per la costruzione di nuovi impianti sostenuti da imprese diverse dall'impresa richiedente ovvero realizzati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 1;
c) le spese fatturate anteriormente al 25 ottobre 1991;
d) gli investimenti non fatturati, fatti salvi i costi del personale di cui al comma 4;
e) gli investimenti oggetto di autofatturazione;
f) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio dei beni. Sono altresi' esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonche', per le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge, le opere murarie comunque connesse all'acquisto di macchine e attrezzature;
g) in relazione alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge, gli investimenti effettuati successivamente allo scadere del terzo anno dalla data di iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo;
h) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalla legge n. 317/1991 , da altre normative statali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunita' Europee.
8. Alla dichiarazione di cui all'articolo 1 del presente decreto dovra' essere allegata una relazione illustrativa, volta ad inquadrare le spese sostenute nell'ambito di un piano aziendale e di sviluppo dell'attivita' di ricerca ovvero, per le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge, di nuove attivita' produttive.