Art. 2. 1. L' articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 dello Statuto:
"Art. 12. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.
I progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'assemblea regionale sono emanati dal governo regionale".
"Art. 13. - Le leggi approvate dall'assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli assessori competenti per materia.
Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, secondo comma, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione.
Entrano in vigore nella regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento".
"Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 dello Statuto:
"Art. 12. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.
I progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'assemblea regionale sono emanati dal governo regionale".
"Art. 13. - Le leggi approvate dall'assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli assessori competenti per materia.
Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, secondo comma, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione.
Entrano in vigore nella regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento".