Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76
Articolo 4Articolo 6
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11 giugno 2010
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19 febbraio 2026
Art. 5. Attivita' di raccolta e analisi di dati 1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attivita' istituzionali.
2. Le universita' ((, le istituzioni AFAM)) e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. ((L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.)) 3-bis. ((L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.))
Entrata in vigore il 19 febbraio 2026
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