Art. 14. Norme transitorie e finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64 .
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 .
L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attivita' dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12)) .
5. Con i regolamenti previsti dall' articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 , ed all' articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 .
L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attivita' dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12)) .
5. Con i regolamenti previsti dall' articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.