Articolo 2 del Decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91
Articolo 1
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3 aprile 2001
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 3 aprile 2001
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