Art. 11. (Progettazione per fasi) 1. Qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessita' a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare puo' consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole aree. 2. Ogni fase progettuale dovra' contenere un dettagliato rapporto delle operazioni svolte .e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le. indicazioni dell'Allegato 4 ed. essere approvata tenendo conto dei risultati dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti. 3. Nell'autorizzazione dovra' essere indicato il termine di presentazione del progetto di bonifica della fase successiva.
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16 dicembre 1999
16 dicembre 1999
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