Articolo 11 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 dicembre 1999
Art. 11. (Progettazione per fasi) 1. Qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessita' a causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare puo' consentire che, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia per l'intero intervento, il progetto definitivo di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in fasi progettuali distinte per rendere possibile la valutazione dell'adozione di tecnologie innovative o la realizzazione degli interventi per singole aree. 2. Ogni fase progettuale dovra' contenere un dettagliato rapporto delle operazioni svolte .e dei risultati ottenuti nella fase precedente secondo le. indicazioni dell'Allegato 4 ed. essere approvata tenendo conto dei risultati dell'attuazione delle fasi progettuali precedenti. 3. Nell'autorizzazione dovra' essere indicato il termine di presentazione del progetto di bonifica della fase successiva.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1999
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