Art. 3-bis. (( (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024). )) (( 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all' articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022 .
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , relativamente alle rate di cui all' articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024))
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , relativamente alle rate di cui all' articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024))