Articolo 1 - Allegato 1 Codice media e sport del Decreto 21 gennaio 2008, n. 36
Articolo 2
Versione
23 marzo 2008
Allegato 1
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO «CODICE MEDIA E SPORT»

Preambolo.
Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti;
Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrita' fisica e la dignita' delle persone, oltreche' contro beni di proprieta' pubblica e privata;
Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso piu' rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;
Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane eta' e minori;
Ritenuto di dover assicurare secondo le modalita' previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;
Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, cosi' come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;
Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria «Televisione senza frontiere» e nella sua revisione perche' i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;
Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;
Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso piu' ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;
Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;
Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, cosi' come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione cosi' come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;
Dopo ampio confronto in sede di «Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi», istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall' articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177/2005 cosi' come modificato dalla legge n. 41/2007 ;
Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;
Rilevata la necessita' che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;
Adottano
il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato «Codice media e sport»:

Art. 1.
Principi generali

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralita' di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalita', della correttezza, e del rispetto della dignita' altrui, pur nella diversita' delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.
Entrata in vigore il 23 marzo 2008
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