Articolo 6 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 5Articolo 7
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5 febbraio 2003
Articolo 6
Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornira' tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definira' i particolari dello scambio d'informazioni.

Entrata in vigore il 5 febbraio 2003
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