Articolo 6
Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornira' tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definira' i particolari dello scambio d'informazioni.
Le Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornira' tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definira' i particolari dello scambio d'informazioni.