Articolo 5 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
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5 febbraio 2003
Articolo 5
Lo scambio d'informazioni connesso con l'attuazione del presente Accordo avverra' per via diplomatica, per esempio tramite gli Addetti militari dei due Paesi.

Entrata in vigore il 5 febbraio 2003
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