Articolo 9 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 8
Versione
5 febbraio 2003
Articolo 9
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato. Esso puo' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualunque momento; in tal caso esso cessera' di avere effetto sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua cessazione.
Il presente Accordo puo' essere modificato con il consenso scritto delle Parti e le relative modifiche entreranno in vigore con le stesse modalita' per esso previste.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Riga il 20 febbraio 1998 in due originali nelle lingue Italiana, Inglese e Lettone, tutti i i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza sull'interpretazione, il testo inglese fara' fede.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Lettonia



Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 5 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente