Articolo 8 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
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5 febbraio 2003
Articolo 8
In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle per mezzo di trattative bilaterali e, se necessario, per le vie ufficiali.

Entrata in vigore il 5 febbraio 2003
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