Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))
Versione
4 gennaio 1970
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Versione
14 agosto 1975
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1985, n. 3801Provvedimento: Nel regime anteriore alla legge n. 576 del 1980 non sussisteva l'Obbligo dell'iscrizione, anche ai fini previdenziali, alla cassa di previdenza ed assistenza in favore di avvocati e procuratori per quei professionisti i quali fossero già titolari di altra pensione, giacché ciò era implicitamente escluso dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 6 del 1952 (ripetuto anche nell'art. 1 della legge n. 289 del 1963 e richiamato nell'art. 2 della legge n. 319 del 1975), norma che prevedendo per tale categoria di esercenti la professione forense l'iscrizione d'ufficio limitatamente ai fini assistenziali comportava la facoltatività dell'iscrizione ai fini previdenziali. Ne' su tale …Leggi di più...
- avvocato e procuratore·
- professionisti già titolari di altra pensione·
- assistenza·
- previdenza·
- cassa nazionale·
- obbligatorietà dell'iscrizione·
- regime anteriore alla legge n. 576 del 1980·
- insussistenza