Art. 5. 1. Entro e non oltre i novanta giorni dalla scadenza di ogni periodo di presentazione delle domande gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in duplice copia:
a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato II;
b) l'elenco delle domande respinte compilato secondo lo schema di cui all'allegato III.
2. Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, lettera a), l'A.I.M.A., dopo aver espletato i controlli di cui al successivo art. 11, provvedera' ad effettuare i pagamenti al piu' tardi nove mesi dopo la data di presentazione delle domande.
a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato II;
b) l'elenco delle domande respinte compilato secondo lo schema di cui all'allegato III.
2. Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, lettera a), l'A.I.M.A., dopo aver espletato i controlli di cui al successivo art. 11, provvedera' ad effettuare i pagamenti al piu' tardi nove mesi dopo la data di presentazione delle domande.