Articolo 10 del Decreto 25 gennaio 1990, n. 27
Articolo 9Articolo 11
Versione
8 marzo 1990
Art. 10. 1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, l'elenco nominativo dei produttori ed il relativo numero di animali per i quali e' stato versato il premio per le domande presentate nel corso dell'anno precedente.
Entrata in vigore il 8 marzo 1990
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