Articolo 7 del Decreto 25 gennaio 1990, n. 27
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 marzo 1990
Art. 7. 1. Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente e' tenuto ad informarne per iscritto l'A.I.M.A., entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalita' il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.
2. L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali e' stata inoltrata la domanda di premio. La mancata comunicazione di cui al paragrafo precedente comporta la decadenza del diritto al beneficio del premio.
Nota all'art. 7:
Si trascrive il testo dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 714/89, il quale definisce il periodo minimo di detenzione dei bovini maschi: "2. Ai fini dell'esercizio di un adeguato controllo delle domande presentate a norma dell'art. 2, gli Stati membri fissano un periodo minimo durante il quale i bovini maschi devono essere detenuti nell'azienda dopo la data di presentazione della domanda. Tale periodo non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a cinque mesi".
Entrata in vigore il 8 marzo 1990
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