Art. 4. 1. Il bestiame per il quale viene richiesto il premio deve essere identificato.
2. L'identificazione e' effettuata dagli organismi di controllo entro il termine massimo di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89, mediante marca auricolare, fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice da applicare al padiglione dell'orecchio destro dell'animale.
3. La marca di cui al precedente comma dovra' riportare le seguenti indicazioni:
a) sigla della provincia interessata;
b) numero progressivo, con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre, al completamento della quale si ripartira' dal n. 1 seguito da una lettera dell'alfabeto.
4. La piastra di bloccaggio e' utilizzata in due differenti colori:
a) rosso, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con
numero pari;
b) verde, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con numero dispari.
5. Qualora animali che abbiano beneficiato del premio speciale vengano esportati verso un altro Paese della Comunita', l'organismo di controllo dovra' provvedere ad asportare l'appendice inferiore della piastra di bloccaggio con la quale e' stato identificato il bestiame.
6. Gli organismi di controllo dovranno annotare su apposito registro, per ogni provincia, i dati anagrafici nonche' la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente il premio, ed il numero progressivo delle marche di identificazione applicate e darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'avvenuta identificazione degli animali.
Nota all'art. 4:
Il testo dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89 cosi' recita:
"Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all'art. 2 recano, entro i termini fissati dagli Stati membri e al piu' tardi cinque settimane dopo la data di presentazione della domanda, un segno di identificazione ben visibile e permanente, consistente in una marchiatura indelebile dell'orecchio dell'animale fatta mediante perforazione dell'orecchio o mediante un marchio fissato all'orecchio o mediante un intaglio nell'orecchio.
Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale, purche' tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero applicato sull'orecchio dell'animale o mediante un marchio sull'orecchio stesso. In tal caso, nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e detta domanda di premio deve essere accertabile:
sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figuri il relativo numero di identificazione;
oppure, nella misura in cui gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie che permettono di evitare il rischio di una doppia erogazione del premio, sulla scorta di un registro nel quale siano iscritti tutti i capi dell'azienda identificati da un numero, tenuto dalle autorita' competenti o, se le disposizioni legislative e amministrative nazionali lo consentono e previo accordo della commissione, dai produttori.
Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali cosi' identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione".
2. L'identificazione e' effettuata dagli organismi di controllo entro il termine massimo di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89, mediante marca auricolare, fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice da applicare al padiglione dell'orecchio destro dell'animale.
3. La marca di cui al precedente comma dovra' riportare le seguenti indicazioni:
a) sigla della provincia interessata;
b) numero progressivo, con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre, al completamento della quale si ripartira' dal n. 1 seguito da una lettera dell'alfabeto.
4. La piastra di bloccaggio e' utilizzata in due differenti colori:
a) rosso, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con
numero pari;
b) verde, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con numero dispari.
5. Qualora animali che abbiano beneficiato del premio speciale vengano esportati verso un altro Paese della Comunita', l'organismo di controllo dovra' provvedere ad asportare l'appendice inferiore della piastra di bloccaggio con la quale e' stato identificato il bestiame.
6. Gli organismi di controllo dovranno annotare su apposito registro, per ogni provincia, i dati anagrafici nonche' la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente il premio, ed il numero progressivo delle marche di identificazione applicate e darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'avvenuta identificazione degli animali.
Nota all'art. 4:
Il testo dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89 cosi' recita:
"Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all'art. 2 recano, entro i termini fissati dagli Stati membri e al piu' tardi cinque settimane dopo la data di presentazione della domanda, un segno di identificazione ben visibile e permanente, consistente in una marchiatura indelebile dell'orecchio dell'animale fatta mediante perforazione dell'orecchio o mediante un marchio fissato all'orecchio o mediante un intaglio nell'orecchio.
Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale, purche' tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero applicato sull'orecchio dell'animale o mediante un marchio sull'orecchio stesso. In tal caso, nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e detta domanda di premio deve essere accertabile:
sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figuri il relativo numero di identificazione;
oppure, nella misura in cui gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie che permettono di evitare il rischio di una doppia erogazione del premio, sulla scorta di un registro nel quale siano iscritti tutti i capi dell'azienda identificati da un numero, tenuto dalle autorita' competenti o, se le disposizioni legislative e amministrative nazionali lo consentono e previo accordo della commissione, dai produttori.
Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali cosi' identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione".