Articolo 11 del Decreto 25 gennaio 1990, n. 27
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 marzo 1990
Art. 11. 1. Al fine di poter espletare tutti i controlli prescritti dalla normativa comunitaria, dal presente regolamento, ed in particolare per evitare che vengano erogati premi per un numero di capi superiore al limite di cui all'art. 4-bis, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvedera' ad istituire una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi del precedente art. 4, comma 6.
Entrata in vigore il 8 marzo 1990
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