Articolo 8 del Decreto 25 gennaio 1990, n. 27
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 marzo 1990
Art. 8. 1. Gli organismi di controllo, ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero di capi di bestiame ammissibile al premio rispetto a quello per il quale e' stata presentata la domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
2. L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsita' della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
Entrata in vigore il 8 marzo 1990
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