Articolo 9 del Decreto 25 gennaio 1990, n. 27
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 marzo 1990
Art. 9. 1. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro i sessanta giorni dalla scadenza dei periodi di cui all'art. 3, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi riepilogativi del numero delle domande accettate con il relativo numero dei capi bovini oggetto del premio.
Entrata in vigore il 8 marzo 1990
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