Articolo 12 del Decreto 25 gennaio 1990, n. 27
Articolo 11
Versione
8 marzo 1990
Art. 12. 1. Considerato che lo svolgimento dei servizi previsti dal presente regolamento, in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89, comportano in via prioritaria l'accoglimento e l'istruttoria delle domande di premio nonche' l'identificazione del bestiame che richiedono un particolare impegno da parte degli organi di controllo, l'A.I.M.A. provvedera' a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura.
Entrata in vigore il 8 marzo 1990
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