Articolo 16 del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
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22 marzo 2022
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21 maggio 2022
Art. 16. ((Esonero dal versamento)) del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , non sono tenute al versamento del contributo, di cui all' articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
A tal fine e' autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all' articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Entrata in vigore il 21 maggio 2022
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