Articolo 8 - Trattato della Legge 17 novembre 2025, n. 170
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20 novembre 2025
Art. 8.

Lingua e Legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, e i documenti e gli atti di cui al precedente articolo 7 sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.
Entrata in vigore il 20 novembre 2025