Art. 8.
Lingua e Legalizzazione
1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, e i documenti e gli atti di cui al precedente articolo 7 sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.
Lingua e Legalizzazione
1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, e i documenti e gli atti di cui al precedente articolo 7 sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.