Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 agosto 1978
Art. 9. Revoca dell'indulto

Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, un delitto noi colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 5 agosto 1978
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