Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413
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5 agosto 1978
Art. 7. Esclusioni oggettive dall'indulto

L'indulto non si applica:
a) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
285 (devastazione, saccheggio e strage);
286 (guerra civile);
306 (banda armata);
314 (peculato), salvo che nei casi di distrazione nell'ambito della pubblica amministrazione;
315 (malversazione a danno di privati);
317 (concussione);
319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da piu' persone riunite;
422 (strage);
428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
430 (disastro ferroviario);
431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);
433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
438 (epidemia);
439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
575 (omicidio) fuori dei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo del presente decreto;
628, ultimo comma (rapina aggravata);
629, secondo comma (estorsione aggravata);
630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
b) alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli:
2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;
75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
1. quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , sostituito dall' art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 , contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
c) alle pene per i reati finanziari; per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo.
Le esclusioni previste nel comma precedente non operano nei confronti dei reati rivolti a modificare l'ordinamento istituzionale della provincia di Bolzano, commessi fino a tutto il 31 dicembre 1967.
Nei casi previsti dall' art. 81 del codice penale , l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del primo comma le pene per il reato piu' grave e per uno degli altri reati; se e' esclusa solo la pena per il reato piu' grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o piu' reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta pei il reato piu' grave l'indulto si applica solo a questo ultimo.
Entrata in vigore il 5 agosto 1978
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