Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 agosto 1978
Art. 8. Indulto per le pene accessorie

E' concesso indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato l'indulto.
Entrata in vigore il 5 agosto 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente