2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' per l'interscambio dei dati di cui all'articolo 10, comma 7, allo scopo di raccordare le procedure di rilascio delle informazioni del prefetto e quelle relative alla tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.
4. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del 1994 , e' tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, e' ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonche' del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori. (2) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 . ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto:
- (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto";
- (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .