Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
Articolo 2Articolo 4
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28 settembre 1998
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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
Art. 3. Comunicazioni per iscritto 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, e' effettuata mediante comunicazione scritta della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando:
a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede la conferma scritta della prefettura;
b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9.
2. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorche' priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, e' ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e puo' essere effettuata da persona delegata. La delega puo' indicare anche la persona incaricata del ritiro ed e' sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione e' rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente.
3. La comunicazione e' rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. (2) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 . ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto:
- (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto";
- (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 2012
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