Articolo 5 del Decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
4 maggio 2016
Art. 5. Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati 1. All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».
Entrata in vigore il 4 maggio 2016
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