Art. 1.
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Narni (provincia di Terni), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall' art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Narni (provincia di Terni), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall' art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.