Articolo 4 del Decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 settembre 1987
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Versione
26 novembre 1987
Art. 4. (( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1987, N. 478 )).
Entrata in vigore il 26 novembre 1987
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