Articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 settembre 1987
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Versione
9 aprile 1992
Art. 2. 1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 , non e' tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 , ne' il risarcimento del danno, ai sensi dell' articolo 1591 del codice civile . Sono fatti salvi i diversi accordi gia' intervenuti. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 149 (G.U. 1a s.s. 8/4/1992, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, "nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo".
Entrata in vigore il 9 aprile 1992
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