Art. 2. 1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 , non e' tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 , ne' il risarcimento del danno, ai sensi dell' articolo 1591 del codice civile . Sono fatti salvi i diversi accordi gia' intervenuti. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-1 aprile 1992, n. 149 (G.U. 1a s.s. 8/4/1992, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, "nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo".
Versione
27 settembre 1987
27 settembre 1987
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Versione
9 aprile 1992
9 aprile 1992
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2009, n. 7558Provvedimento: […] chiedeva, ai sensi dell' art. 2 del D.L. 25 settembre 1987 n. 393, convertito nella legge 23 novembre 1987 n. 478, […] L'INPS rileva che il canone dovuto ai sensi dell' art. 2 del D.L. n. 393 del 1987 si prescrive nel termine breve di 5 anni di cui all' art. 2948 c.c. previsto per i canoni di locazione e, in generale, […] ovvero, in caso di periodi piu' brevi, in dodicesimi dell' indennita' annuale: non sarebbe dunque sostenibile l' assimilabilita' di tale indennita' al canone di locazione perche' rispondente a ipotesi con diverse esigenze e con diversa disciplina. L'art. 2 del D.L. n. 393/1987 stabilisce una proroga legale del termine di adempimento della riconsegna del bene, […]Leggi di più...
- termine breve di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ·
- art. 2 d.l. 25 settembre 1987, n. 393, conv. nella legge 25 novembre 1987, n. 478·
- fondamento·
- obbligazione di pagamento del "canone" a carico del conduttore·
- applicabilità·
- prescrizione·
- obbligazioni del conduttore·
- locazione
- 2. Corte Cost., sentenza 24/01/1989, n. 22Provvedimento: […] non nei rapporti tra conduttori che beneficiano delle facilitazioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 e i conduttori che prima dell'emanazione del decreto, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avessero raggiunto un accordo col rispettivo locatore, […] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata"), sollevata, […]Leggi di più...
- locazione·
- cost. art. 42.·
- d.l.25.9.87 n. 393 conv. in l. 25.11.87 n. 478, art. 2. c.c. art. 1591.·
- contratti soggetti a regime transitorio·
- infondatezza della questione.·
- protrazione del godimento dell'immobile da parte del conduttore dopo la scadenza del contratto·
- costituzione in mora del conduttore·
- sent. 22/89 b.·
- esclusione
- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3407Provvedimento: […] Dispone l'art. 2 del d.l. n, 393 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 478 del 1987, che il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 832 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1987, […] La censura è incentrata sulla pretesa illiceità della clausola per contrasto con norme imperative, da individuare nell'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 478 del 1987, e va quindi disattesa per le ragioni già espresse ai fini del rigetto del primo motivo.Leggi di più...
- decorrenza retroattiva canone·
- art. 1 d.l. n. 832/1986·
- sfratto per morosità·
- libertà negoziale·
- art. 1341 c.c.·
- interpretazione volontà negoziale·
- art. 2 d.l. n. 393/1987·
- art. 1591 c.c.·
- nullità clausola contrattuale
- 4. Corte Cost., ordinanza 05/07/1990, n. 321Provvedimento: […] alla scadenza del contratto di locazione, di un immobile destinato ad uso abitativo, il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987 n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987 n. 478, deducendo che detta norma, […] Considerato che con la sentenza n. 22 del 1989 questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'art. 2 del decreto legge n. 393 del 1987 costituisce un intervento eccezionale del legislatore, volto a disciplinare situazioni di assoluta singolarità, e che quindi la deroga all'art. 1591 del codice civile poteva giustificarsi in relazione alla limitatezza del periodo per il quale era circoscritta, […]Leggi di più...
- ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle locazioni abitative·
- non prevista esclusione·
- manifesta infondatezza della questione.·
- ord. 321/90. locazione immobili urbani·
- mancato rilascio alla scadenza del contratto·
- risarcimento dei danni ex art. 1591 cod. civ.·
- insussistenza·
- uso abitativo
- 5. Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10384Provvedimento: […] Premesso che la norma di cui all'art. 1591 cit. concerne proprio il risarcimento del danno per ritardata restituzione della cosa locata e la relativa responsabilità ha per costante giurisprudenza natura contrattuale, è agevole osservare che il richiamo all'art. 2 d.l. n. 393 del 1987 conv. in L. n. 478 del 1987 siccome applicabile anche ai contratti già scaduti (Cass. 2 agosto 1997 n. 7172), costituisce "una motivazione ad abundantiam" delle sentenze di merito, mentre decisivo risulta il rilievo che l'IM non ha fornito 1a prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione". […]Leggi di più...
- configurabilità·
- ammissibilità·
- accertamento di inesistenza del danno nel successivo giudizio per la liquidazione·
- accertamento di potenziale idoneità del fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli·
- risarcimento del danno·
- condanna generica