Articolo 5 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
Articolo 4Articolo 5 bis
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1 gennaio 2006
Art. 5. Poteri dell'ISVAP ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e' consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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