Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147
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6 aprile 1996
Art. 3. Fruizione di provvedimenti di sgravio e di dilazione 1. Gli sgravi provvisori cui i cessati concessionari dovessero avere diritto ai sensi dell' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , successivamente alla cessazione dalle funzioni, sono usufruiti per il tramite del subentrante concessionario secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo.
2. In alternativa al meccanismo di concessione dello sgravio provvisorio ai sensi dell' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , i cessati concessionari possono fruire, previa apposita dichiarazione da presentare all'ufficio delle imposte o al diverso ente impositore, nonche' al subentrante concessionario, di uno sgravio provvisorio nella misura del cento per cento al netto degli importi gia' riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo art. 86, da conseguire sempre per il tramite del nuovo concessionario; quest'ultimo, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti per ruolo o per versamenti diretti, trattiene dal versamento stesso, sempreche' vi sia capienza dopo aver conteggiato le somme oggetto di rimborso di imposta ai sensi dell' art. 18 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 , nonche' di dilazione e di sgravio in favore del nuovo concessionario, un importo pari a quello indicato dal precedente concessionario nella dichiarazione di autocertificazione.
3. A garanzia delle somme percepite il precedente concessionario e' tenuto a prestare una delle garanzie indicate nell' art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , intestata a favore della direzione regionale delle entrate o del diverso ente impositore, di durata quinquennale e di importo pari all'ammontare richiesto con la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, maggiorato degli interessi del 15 per cento annuo da calcolare per l'intero periodo di validita' della garanzia.
Qualora venga prestata garanzia mediante polizza fidejussoria, la stessa deve essere conforme allo schema predisposto dal Ministero delle finanze con apposite istruzioni.
4. Le somme percepite indebitamente a seguito della fruizione dello sgravio provvisorio di cui al comma 2 del presente articolo vanno riversate dal precedente concessionario entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio finanziario, con la maggiorazione dell'interesse annuo del 15 per cento, decorrente dalla fruizione dello sgravio provvisorio.
5. Le somme oggetto di provvedimenti di dilazione, di sgravio provvisorio, nonche' di sgravio per indebito emessi successivamente al cambiamento di gestione in favore del precedente concessionario, ovvero emessi precedentemente ma non potuti usufruire, sono conseguite per il tramite del nuovo concessionario, il quale, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti delle riscossioni per ruolo o per versamenti diretti, le trattiene dal versamento stesso e, nei successivi cinque giorni, le attribuisce al precedente concessionario. Il versamento delle somme dovute a seguito delle revoche dei suddetti provvedimenti, nonche' di quelli emessi precedentemente al cambiamento di gestione, e' a carico del cessato concessionario per il tramite del nuovo.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 86 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 18 del D.M. n. 567/1993 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. (Comma cosi' sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27 aprile 1990, n. 90 ).
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. (Comma cosi' sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27 aprile 1990, n. 90 ).
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. (Comma cosi' sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27 aprile 1990, n. 90 ).
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. (Comma cosi' sostituito dall' art. 4, comma 1, lettera c), D.L. 27 aprile 1990, n. 90 ).
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. (Articolo aggiunto dall' art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 )".
Entrata in vigore il 6 aprile 1996
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