Legge 13 novembre 2009, n. 172

Commentari4

  • 1Risarcimento del danno per contrazione del virus Sars Cov 2
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  • 2Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoroAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 agosto 2011

  • 3Manovra correttiva: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziariaAccesso limitato
    Elena Salemi · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2010

  • 4Decreto milleproroghe 2009: scudo fiscale, internet points, neopatentati, mediciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2010

Giurisprudenza20

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  • 1Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2024, n. 684
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente TRA 1) , nato a [...] il [...], residente ad Parte_1 Agrigento, Via dei Bizantini n. 7 (c.f. C.F._1 2) , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 Termini Imerese via G. Sunseri n. 9 (c.f. , C.F._2 3) , nata ad [...] [...] ed ivi residen- Parte_3 te al …
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    • adeguata remunerazione·
    • danno civile·
    • disparità di trattamento·
    • specializzazione medica·
    • D.lgs. n. 368/1999·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • contributo previdenziale·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • direttiva comunitaria 93/16/CEE·
    • D.lgs. n. 257/1991

  • 2Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/05/2022, n. 2314
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dott. Giuseppe De Tullio - Presidente - - dott. Massimo Sensale - Consigliere - - dott. Andrea Luce - Consigliere - Relatore ha deliberato di pronunziare la seguente S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 8527/2016 dell'8 luglio 2016 del Tribunale di Napoli, iscritto al n. 647/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2022 e pendente TRA nata a [...] il [...] (c.f. , in proprio e Parte_1 C.F._1 quale erede del figlio , …
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    • danno iure hereditatis·
    • condanna generica al risarcimento·
    • prevedibilità soggettiva·
    • danno iure proprio·
    • prescrizione quinquennale·
    • nesso causale·
    • contagio da emotrasfusione·
    • danno non patrimoniale·
    • danno morale·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • obblighi di vigilanza e controllo·
    • danno biologico·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 348 bis c.p.c.·
    • prescrizione decennale

  • 3Trib. Catanzaro, sentenza 10/05/2022, n. 642
    Provvedimento: Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4976 R.G.A.C. dell'anno 2017 e vertente TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Guerra Parte_1 C.F._1 Maria Concetta (c.f. , giusta procura a margine dell'atto di citazione C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ), Via V. Veneto,14, presso lo studio dell'Avv. Vittoria Trapasso - Attrice - CONTRO (c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex …
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    • giurisdizione civile·
    • compensazione indennizzo L. 210/1992·
    • danno non patrimoniale·
    • interessi legali e rivalutazione monetaria·
    • prova del nesso causale·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • obblighi di controllo e vigilanza·
    • art. 2043 c.c.·
    • trasfusione di sangue infetto·
    • spese di lite e c.t.u.

  • 4TAR Napoli, sez. V, sentenza 14/02/2022, n. 1004
    Provvedimento: Pubblicato il 14/02/2022 N. 01004/2022 REG.PROV.COLL. N. 02982/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2982 del 2019, proposto da ON BA, PO DA, RM DA, CI DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 256 Palazzo Berio; contro Ministero della Salute, non costituito in giudizio; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante …
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    • inammissibilità del ricorso·
    • art. 114 c.p.a.·
    • subentro ministeriale·
    • notifica del titolo esecutivo·
    • integrazione del contraddittorio·
    • solidarietà passiva·
    • legittimazione processuale·
    • correzione della sentenza·
    • ottemperanza al giudicato

  • 5Trib. Catanzaro, sentenza 05/07/2021, n. 1106
    Provvedimento: TRIBUNALE DI CATANZARO Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice, Dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5308 R.G.A.C. per l'anno 2017 TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Roberto Stricagnoli in virtù di procura in calce all'atto di citazione -ATTORE- CONTRO (c.f. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro E (c.f. , in persona RO P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Caruso dell'ufficio legale dell'ente, in virtù di procura in calce alla copia notificata …
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    • prescrizione quinquennale·
    • danno da perdita del rapporto parentale·
    • danno non patrimoniale·
    • risarcimento danni da emotrasfusione·
    • art. 2947 c.c.·
    • art. 1225 c.c.·
    • colpa omissiva·
    • legittimazione passiva·
    • art. 2043 c.c.·
    • prescrizione decennale
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' sostituito dal seguente:
    "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre' e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione ".
    2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
    1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
    "10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
    2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
    "13) Ministero della salute";
    b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: "e verifica dei suoi andamenti," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il settore della spesa sanitaria,";
    c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: "ed al monitoraggio della spesa pubblica", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali";
    d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: "di coordinamento del sistema sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,";
    e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla lettera a), le parole: "programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali" sono sostituite dalle seguenti: "programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali";
    2) alla lettera b), le parole: "organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario";
    3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
    "b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita' sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento".
    3. Al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, gia' attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , nonche' le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008 . Dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
    4. La denominazione: "Ministero della salute" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 3. La denominazione: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" in relazione a tutte le altre funzioni.
    5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
    7. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 , e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 , nonche', per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresi' fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 , e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208 .
    8. Nelle more dell'attuazione delle misure previste dall' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , nonche' delle misure previste dall' articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al fine di assicurare la funzionalita' delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e' fatta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonche' di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalita' di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure. ((1)) 9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall' articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell' articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 . A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
    10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 , quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 , come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001 , e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 .
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalita' di cui all' articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172 , e' prorogato al 31 dicembre 2010."