Art. 4. Estensione della disciplina vigente in materia
di espropriazione e di occupazione d'urgenza
Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.
di espropriazione e di occupazione d'urgenza
Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.