Articolo 4 del Decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1984
Art. 4. Estensione della disciplina vigente in materia
di espropriazione e di occupazione d'urgenza

Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.
Entrata in vigore il 1 marzo 1984
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