Art. 9. Accelerazione delle procedure 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 474, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GENNAIO 1988, N. 12)) .
2. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80 ).
3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilita' del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2 , 13 , 17 , 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 .
3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano inizio alle opere previste nei piani di cui all' articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.
3-ter. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all' articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto.
2. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80 ).
3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilita' del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2 , 13 , 17 , 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 .
3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano inizio alle opere previste nei piani di cui all' articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.
3-ter. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all' articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto.