Art. 7. Procedura di concorso 1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:
a) prova attitudinale;
b) ((prove d'esame scritte e orali, nonche' prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;)) ((2)) c) ((valutazione dei titoli.)) ((2)) 2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto ((nell'articolo 8)) , per la prova attitudinale. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
a) prova attitudinale;
b) ((prove d'esame scritte e orali, nonche' prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;)) ((2)) c) ((valutazione dei titoli.)) ((2)) 2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto ((nell'articolo 8)) , per la prova attitudinale. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".