Articolo 14 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
Articolo 13Articolo 15
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24 novembre 2007
Art. 14. Protezione dei dati e tutela della riservatezza 1. Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che ne' il donatore ne' il ricevente siano identificabili.
2. A tale fine e' garantito che:
a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;
b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;
c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilita' delle donazioni.
3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identita' del o dei riceventi non e' rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.
Entrata in vigore il 24 novembre 2007
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