2. A tale fine e' garantito che:
a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;
b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;
c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilita' delle donazioni.
3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identita' del o dei riceventi non e' rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.